ABUSI EDILIZI - Reati urbanistico-edilizi, regime sanzionario e sanatoria
10.05.2018

Vediamo quali sono le conseguenze nel caso in cui non si rispettino le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistico-edilizi previsti nel nostro ordinamento.
L'art. 44 del Testo Unico (T.U. 380/2001) raggruppa i reati urbanistico-edilizi in tre distinte previsioni con relative sanzioni penali di diversa entità:
a) l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste
dal titolo IV dello stesso T.U., nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; quindi parliamo di interventi in contrasto con la pianificazione, con il regolamento, con le altre fonti della disciplina di edificazione oppure in parziale difformità dal permesso di costruire (fattispecie punite con l'ammenda fino a 20.658€)
b)
l'esecuzione di lavori in totale difformità o in assenza del permesso
di costruire e la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione (punite con
l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 10.328€ a 103.290€)
c) la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e gli interventi edilizi, nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, effettuati in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di
costruire (punite con l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 30.986€ a 103.290€).
il comune denominatore delle diverse previsioni risulta essere la condotta, ossia l'intervento (penalmente rilevante) di mutamento edilizio o urbanistico del territorio comunale, attuato con opere o con ati di rilevanza giuridica.
Aspetto rilevante è che molte fattispecie previste da questa norma costituiscono diversi illeciti che, in quanto tali, possono concorrere.
Che
vuol dire? Questo significa che possono configurarsi contestualmente
più fattispecie; ad esempio: nell'ipotesi di costruzione iniziata senza
permesso di costruire e di prosecuzione dei lavori dopo l'ordine di
sospensione, si ravvisano due autonomi reati poichè la prosecuzione dei
lavori configura una nuova attività illecita.
Ok. Ma se io commetto uno di questi reati non rispettando le norme dei
regolamenti o le modalità del permesso di costruire che mi è stato
rilasciato... chi se ne accorge??
Beh, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni volte a garantire il regolare assetto urbano, l'ordinamento ha previsto sistemi di vigilanza e repressione degli abusi edilizi!
L'art. 27 (sempre del T.U.)
prepone alla vigilanza sull'attività urbanisitco-edilizia su tutto il territorio
comunale il dirigente o, qualora il Comune non sia dotato di ruoli
dirigenziali, il responsabile del competente ufficio comunale.
Inoltre, l'art. 35 (T.U., non ve lo dico più)
prevede che questa competenza comunale sussiste anche qualora gli abusi
edilizi vengano realizzati su suoli del demanio, del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici (salvo "il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla
normativa vigente"). Diverso è il caso in cui l'opera sia
stata realizzata da un'amministrazione statale perchè, in tal caso, il
dirigente/responsabile dell'ufficio comunale informa immediatamente la
Regione ed il Ministero al quale compete, con il presidente della giunta
regionale, l'adozione dei provvedimenti necessari.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente (= affissione
nell'albo ocmunale) i dati relativi agli immobili e opere realizzati
abusivamente e trasmette questi dati all'autorità giudiziari competente,
al presidente della giunta regionale e al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
L'attività di vigilanza è svolta anche dalla Polizia locale qualora l'inosservanza delle norme
sia constata dai competenti uffici comunali, su denuncia dei cittadini (quindi: occhio ai vicini di casa!),
oppure procedendo a controlli di propria inziiativa (es. compiendo
verifiche a campione fra i cantieri attivi sul territorio comunale). Gli
agenti di Polizia locale, qualora accertino la violazione in materia
urbanistico-edilizia, devono informare il dirigente o il responsabile
dell'ufficio che ordinano l'immediata sospensione dei lavori.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, le sanzioni previste per
gli illeciti in materia urbanistico-edilizia sono sia amministrative
(pecuniare e non, come il caso di demolizione, riduzione in pristino,
confisca...) che penali.
Bisogna menzionare gli ulteriori reati previsti dal T.U. in materia di
opere in conglomerato cementizio armato (artt. 71-75): lavori abusivi,
omessa denuncia dei lavori, responsabilità
del direttore dei lavori, responsabilità del collaudatore, mancanza del
certificato di collaudo. Questi sono puniti con la pena
dell'ammenda, oppure dell'ammenda in alternativa all'arresto.
Bene. Detto questo. Mettiamo il caso che leggendo questo articolo ci
siamo accorti di aver commesso un abuso edilizio e ora sappiamo che
possiamo "essere scoperti". Spacciati?? Nah, c'è una "scappatoia"!
È
prevista una sanatoria per le opere e i manufatti realizzati in assenza
di titolo edilizio: fino al termine concesso dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio e, comunque, fino all'irrogazione della
sanzione amministrativa, il responsabile dell'abuso può ottenre il
rilascio del permesso in sanatoria.
Occorrerà la doppia conformità dell'intervento: l'intervento deve
risultare conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente sia
al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione
ella domanda (quindi possono essere oggetto di tale sanatoria solo gli
abusi edilizi formali per porre rimedio ad opere realizzate in mancanza
del titolo abilitativo idoneo a legittimare quell'intervento. Se avete
realizzato un intervento che non potevate proprio realizzare... non
potete usufruire di questa possibilità). Sulla richiesta di permesso in
sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con adeguata motivazione entro 60 giorni decorsi i quali
la richiesta si intende rifiutata.
(Ovviamente)
il rilascio di tale permesso in sanatoria è subordinato al pagamento
del contributo in misura doppia a titolo di oblazione. Ok, si deve
pagare, ma il vantaggio connesso al rilascio in sanatoria del permesso
di costruire è evidente consentendo di estinguere i reati ed evitando
la rimozione o la demolizione dell'opera, ad esempio.
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